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DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ : MATTINO 09.30 – 12.30 / POMERIGGIO
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SABATO : MATTINO 10.00 – 12.30 / POMERIGGIO CHIUSO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: Leggere attentamente prima di prenotare:
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Premesso che: a) il decreto
legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore
del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere
in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento
delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La
nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è
la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno
una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori
al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico,
è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire
in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha
l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione
amministrativa dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa
responsabilità civile; periodo di validità del catalogo
o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti
valutari, giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio
del viaggio.
5. PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui
prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.
6. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui
al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo
di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad
usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione
della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato
–al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1°
comma- l’importo della penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale
di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno
o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una
soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente
il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta
di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3°
comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore
che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che: l’organizzatore ne sia informato per
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario; il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante
rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad
alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore
di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche
se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti
interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti dovranno essere muniti di
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento
dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo
di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto
dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi
altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto prestare
le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il
venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra
le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA. E’ istituito presso la Direzione Generale
per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo
di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.
21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.
249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e
n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti
sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate:
art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma;
art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.)
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate
da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet Informativa ai sensi della Legge.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce
frontiere alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero. Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e
che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi
ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del
consumatore.
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